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SCIA

 

Cos'è la SCIA?

 

La Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) è una procedura amministrativa introdotta dalla Legge 122 del 2010 che, per quanto riguarda la sua applicazione nel campo dell’edilizia, ha sostituito la DIA.

Lo scopo è stato quello di introdurre ulteriori semplificazioni che rendano ancora più snelle le procedure burocratiche necessarie per intraprendere dei lavori edilizi.

Infatti la principale novità normativa introdotta è che i lavori possono essere iniziati immediatamente, quindi il giorno stesso in cui la pratica viene presentata al Comune, senza dover attendere 30 giorni, come previsto per la Dia.

Tuttavia il Comune ha 60 giorni di tempo per compiere le necessarie verifiche e, nel caso in cui riscontrasse qualche irregolarità, può interrompere i lavori. Trascorso questo lasso di tempo però, non può più intervenire se non in caso di danni o pericoli per il patrimonio artistico, per la salute e la sicurezza delle persone.

 

Per quali interventi edilizi si deve presentare la Scia?

 

Gli interventi per i quali è oggi sufficiente presentare una Scia, quindi, sono gli stessi per i quali, in passato era prevista la Dia, vale a dire:

·        manutenzione straordinaria

·        ristrutturazione edilizia

·        restauro e risanamento conservativo

·        gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli

·        interventi edilizi indirizzati al ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti

Per quanto riguarda la prima categoria di lavori (manutenzione straordinaria), la successiva entrata in vigore della CIAL (Comunicazione Inizio Attività Libera) o CILA, avvenuta con la legge n. 73 del 2010, ha introdotto un’ulteriore semplificazione rendendo possibile realizzarli con questa pratica quando non ci sono interventi strutturali.

Per fare un esempio, se si modifica la distribuzione interna delle stanze di un appartamento senza intervenire sulle parti strutturali, è sufficiente la CIAL; ma se invece l’intervento comporta opere come l’apertura di un vano in un muro portante, è necessaria la Scia.

Naturalmente anche la Scia deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati tecnici e progettuali richiesti per l’intervento da realizzare, anche delle dichiarazioni asseverate del tecnico progettista (architetto, ingegnere o geometra) sulla conformità dello stesso a tutti i requisiti normativi previsti. Unicamente i pareri e i nulla osta previsti dal D.Lgs. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), dovranno essere specificamente acquisiti e non potranno essere autocertificati.

Molte amministrazioni comunali hanno previsto la possibilità di invio telematico della Scia, con tutti i suoi allegati, ed anzi alcune di esse consentono esclusivamente l’utilizzo di questa modalità.

 

Cos' è la Scia tardiva?

 

Nel caso in cui i lavori vengano iniziati prima di presentare la Scia, è possibile ricorrere alla cosiddetta Scia tardiva. In sostanza la pratica è uguale alla Scia tradizionale ma, dichiarando che l’inizio dei lavori è già avvenuto, è necessario pagare al Comune una sanzione, che di solito ha un importo minimo di 516 euro.

 

Cos'è la Scia in sanatoria?

 

Nel caso in cui, invece, i lavori siano già terminati, si parla di Scia in sanatoria ed è necessario effettuare un accertamento di conformità in maniera analoga a quanto avveniva per la Dia, verificando la doppia conformità urbanistica e pagando la rispettiva sanzione pecuniaria.

 

 

 

QUANDO SONO NECESSARIE ALTRE AUTORIZZAZIONI

 

Prima di presentare la comunicazione di inizio lavori o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si può richiedere allo Sportello unico per l'edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso (come l'autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per l'intervento edilizio. L'interessato può dare inizio ai lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello Sportello unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. In questo modo, l'interessato non sarà più obbligato a rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di assenso, ma unicamente allo Sportello unico, che provvede all'acquisizione degli stessi.

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